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Congedi parentali misure sostegno fino al 30 giugno

Il decreto legge n. 30 del 13.3.2021 all’articolo 2 ha reintrodotto la misura del finanziamento dei congedi parentali straordinari di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena ed ha reintrodotto il bonus per acquisto di servizi di baby sitting.

 


Le misure di sostegno quali i congedi parentali possono così riassumersi:

  • Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  • Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per lo stesso periodo.
  • Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
  • Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle medesime misure.
16/03/2021